Statuto dell'Associazione Poeti Ad Alta Voce
Titolo I. Disposizioni Generali
Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata
È costituita l'associazione ““Poeti Ad Alta Voce” - Risorse culturali per la diffusione orale della Poesia”, in breve "PAAV" (d'ora in poi semplicemente "Associazione"). La sede è sita in Bologna Via Cavazza 8.
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 2. Oggetto e finalità
L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la poesia tramite la sua rappresentazione orale, nonché di sostenere la cultura in tutte le sue forme nel modo più congegnale alle finalità istitutive della associazione. Tali finalità si fondano sui seguenti convincimenti:
1 - Promuovere in seno alla comunità la diffusione della poesia nella sua rappresentazione orale tramite l’organizzazione di performance Reading, Slam, Open-Mike o altre forme consimili o da ideare.
2 - Promuovere la presenza sul territorio bolognese di manifestazioni di poesia ed arti correlate come musica ed arti visive per avvicinare il pubblico ad una espressione artistica che non sia solo relegata al libro o a forme mediate come internet od altro
3 - Promuovere la presenza della voce poetica bolognese sia in lingua che in dialetto, anche se non inserita nei circuiti editoriali o accademici, in qualsiasi realtà sociale che consenta un contatto diretto tra il poeta ed il suo pubblico.
4 - Promuovere sui media ( giornali, tv, radio ed altri convenzionali) la conoscenza della associazione, i suoi intenti costitutivi e la sua presenza nel territorio.
5 - Promuovere e favorire il contatto con altri gruppi od associazioni di poesia sia a livello italiano che estero.
6 - Realizzare un sito internet della associazione che consenta a tutti gli iscritti, individui o gruppi, la visibilità per la propaganda della propria produzione poetica o notificazione delle attività di gruppo o associative.
7 - Realizzare una pubblicazione cartacea o multimediale (cd) periodica per favorire la conoscenza dello stato d’essere della poesia come arte letteraria e come produzione artistica degli associati.
8 - Favorire con attività propositive della associazione l’incontro tra la gente, per permettere una crescita civile,uno spirito di fratellanza e di gioiosità insite nel contesto culturale.
.L'Associazione non ha scopo di lucro inteso anche come divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forma indiretta o differita.. Eventuali utili o avanzi di gestione conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
L'Associazione è apartitica: eventuali rapporti con interlocutori politici saranno intrapresi, indipendentemente dall'appartenenza, al solo scopo di promuovere le finalità dell'Associazione e non dovranno interferire con gli obiettivi dell'Associazione stessa.
L'Associazione non pone nessuna restrizione di razza, colore, sesso, religione, di estrazione sociale, di nascita ai propri associati, ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse.
Per il perseguimento delle finalità sopra enunciate, l'Associazione si propone di svolgere attività di diffusione della poesia di produzione originale dei propri soci, di informazione e qualsiasi altra attività affine ritenuta necessaria o utile.
L'Associazione dedicherà particolare attenzione a:
- mettere a disposizione le proprie conoscenze e modalità operative per realizzare progetti coerenti con le finalità dell'Associazione;
- svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche, enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;
- organizzare divulgazione culturale a vari livelli;
- pubblicare e diffondere materiale informativo, didattico, critico, saggistico, nonché giornali periodici o libri a stampa, con espressa esclusione dei quotidiani;
- organizzare e partecipare a conferenze, seminari e manifestazioni, come occasioni per promuovere le potenzialità dei principi su cui l'Associazione si fonda e come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- collaborare con altri enti, associazioni, imprese ed in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale allo scopo di perseguire i fini per cui si costituisce;
- utilizzare in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali i mezzi di comunicazione radio e televisivi e le reti telematiche;
- ottenere e fornire sponsorizzazioni;
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale e con il presente Statuto Sociale.
Art. 3. Organizzazione
Gli organi dell'Associazione sono:
l'Assemblea
il Consiglio Direttivo
il Collegio dei Probiviri
Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Sindaci.
I soci potranno organizzarsi in gruppi di lavoro, per rendere più efficace l'attività dell'Associazione in specifiche aree di interesse. Le modalità di creazione e funzionamento e le competenze dei gruppi di lavoro saranno definite con appositi regolamenti.
L'Associazione si potrà dare una struttura decentrata in unità autonome, dette Centri, anche riferiti ad altre città. Le modalità di creazione e funzionamento e le competenze dei Centri saranno definite in un apposito Regolamento.
Titolo II. I Soci
Art. 4. Composizione dell'Associazione
Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.
Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso delle spese sostenute autorizzato dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione è composta da:
Soci Fondatori
Soci Ordinari
Soci Sostenitori
Soci Semplici
Soci Onorari
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. I Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.
Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione e si impegnano ad operare concretamente e fattivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a cinque volte la quota dei Soci Ordinari.
Sono Soci Onorari coloro che hanno reso e rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità, si ritiene possano coprire tale posizione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.
I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.
Art. 5. Diritti del Socio
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
I Soci Ordinari hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.
Art. 6. Doveri del Socio
Ciascun Socio deve:
- rispettare le norme contenute nello Statuto e negli eventuali regolamenti, incluse tutte le delibere delle Assemblee e degli Organi Sociali;
- mantenere un comportamento degno e non gettare discredito sull'Associazione e/o sui suoi rappresentanti;
- versare la quota sociale stabilita annualmente, entro il 31 dicembre, con esclusione dei Soci Onorari;
I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'Associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsati.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
I soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.
Art. 7. Criteri di ammissione ed esclusione del Socio
Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, come da Regolamento, consegnandola direttamente o inviandola a mezzo posta al Segretario dell'Associazione, con allegata la ricevuta del versamento della corrispondente quota associativa. Per qualsiasi decorrenza di termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento.
Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di veto sull'ammissione del nuovo Socio entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. L’eventuale diniego motivato sarà comunicato in forma scritta.
L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.
La qualifica di Socio si perde per:
- morosità, in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- radiazione del Socio conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo 30 (trenta) giorni dalla data della notifica. La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il Socio contestasse la radiazione, si rimetterà come ultima istanza di riammissione al Collegio dei Probiviri.
- recesso del Socio, richiesto dal medesimo, dandone comunicazione scritta al Segretario, entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. In tal caso il Socio perde automaticamente e immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.
- per decesso.
L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.
Titolo III. L'Assemblea
Art. 8. Composizione
L'Assemblea, nelle sue due forme Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, se trascorsi i termini stabiliti nell'Art. 5. Sono ammesse deleghe di voto conferite per iscritto in misura non superiore a due per ogni Socio.
Sono ammessi a presenziare alle Assemblee anche i soci che non hanno diritto di voto. Essi possono esprimere pareri e valutazioni su quanto viene discusso.
Art. 9. Competenze dell'Assemblea Ordinaria
L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa. L'Assemblea Ordinaria delibera:
- sull'approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- sulle attività svolte e programmate dall'Associazione e presentate dal Consiglio Direttivo;
- sull'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Sindaci;
- su quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba o non possa essere deciso da altri organi.
Art. 10. Competenze dell'Assemblea Straordinaria
L'Assemblea Straordinaria delibera:
- su eventuali modifiche del presente Statuto fatti salvi i princípi e la natura dell'Associazione;
- sullo scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo;
- sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.
Art. 11. Convocazione dell'Assemblea
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo oppure da almeno metà più uno dei Soci Fondatori oppure da almeno metà più uno degli aventi diritto al voto.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un terzo più uno dei Soci Fondatori oppure da almeno un terzo più uno degli aventi diritto al voto.
Almeno trenta giorni prima, l'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, è:
- affisso presso la sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione;
- inviato agli aventi diritto al voto che, alla data dell'Assemblea, abbiano maturato l'anzianità richiesta, mediante lettera raccomandata A/R o altro mezzo che certifichi l'avvenuta ricezione e spedito mediante e-mail ai singoli soci.
Art. 12. Costituzione dell'Assemblea
L'Assemblea è costituita con la presenza (o rappresentanza) nel numero legale di almeno:
- metà più uno dei Soci convocati per l'Assemblea Ordinaria;
- metà dei Soci convocati per l'Assemblea Ordinaria
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, qualora non si sia raggiunto il numero legale, l'Assemblea è costituita e può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Art. 13. Presidente e Segretario
All'inizio di ogni Assemblea si eleggono tra i soci con diritto al voto presenti un presidente e un segretario. Il presidente dell'Assemblea è responsabile dello svolgimento dell'Assemblea. Il segretario dell'Assemblea provvede a redigere i verbali delle delibere della stessa. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'Assemblea.
Art. 14. Delibere Assembleari
Sull'insieme dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati mediante delega:
- l'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice;
- l'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza qualificata
Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto di almeno la maggioranza di tutti i soci.
Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese ad insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea.
Titolo IV. Il Consiglio Direttivo
Art. 15. Nomina e composizione
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci Consiglieri. È eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea Ordinaria ogni tre anni.
Assemblea Ordinaria elegge i Consiglieri e fra questi sceglie:
il Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.
Il Presidente del Consiglio Direttivo propone al voto dell'Assemblea il proprio Vicepresidente scegliendolo fra i Consiglieri.
In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Vicepresidente, del Segretario o del Tesoriere, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a nominare provvisoriamente, tra i Consiglieri, un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dovrà comunque essere ratificato alla prima Assemblea Ordinaria.
Art. 16. Presidente e Vicepresidente
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Il Presidente, coadiuvato dai Consiglieri tutti, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi di fronte all'Associazione la responsabilità di quelle attività tecniche ed organizzative per le quali non siano già attivi dei comitati ovvero gruppi di lavoro, nonché assumendosi la responsabilità del coordinamento dei comitati ovvero gruppi di lavoro già attivi.
Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere eletti al massimo per nove anni consecutivamente. Possono essere rimossi su decisione dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria.
In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
Qualora le cariche di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio venissero a mancare contemporaneamente, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere le attività in corso ed è tenuto a convocare immediatamente
Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.
Art. 17. Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
Il Segretario è il responsabile del registro dei soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede.
Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.
La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Il Segretario è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 6 (sei) anni.
Può essere rimosso su proposta del Presidente e con approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 18. Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività e della destinazione che di tali fondi viene fatta. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Consiglio Direttivo dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando i registri contabili e le eventuali ricevute. In sede inoltre di Assemblea Ordinaria è tenuto ogni volta ad un resoconto della propria attività svolta.
La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Il Tesoriere è rieleggibile consecutivamente per un periodo massimo di 6 (sei) anni.
Può essere rimosso su proposta del Presidente e con l'approvazione della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
Art. 19. Competenza e convocazione
Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la direzione delle attività, gestione delle risorse istituzionali e l'organizzazione interna.
Prima della fine di febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo ed i progetti di bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo. Tale bilancio e tali quote dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri.
Art. 20. Delibere del Consiglio
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. È possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali che identifichino univocamente i partecipanti in modo certo e sicuro. La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria.
In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.
Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal Consigliere.
Art. 21. Responsabilità
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri membri del Consiglio Direttivo sono personalmente e solidalmente responsabili dei beni costituenti il fondo comune dell'Associazione e per eventuali obbligazioni contratte verso terzi solo in caso di assenza di una preventiva delibera dell'Assemblea.
Titolo V. Organi Giudicanti
Art. 22. Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno tre membri, di cui tre effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea. I tre membri effettivi nominano nel loro seno un Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e soci, tra Socio e Socio quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione. La richiesta di mediazione deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri, per iscritto a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di inizio della controversia.
Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle controversie inerenti all'ammissione e radiazione dei soci.
Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.
In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.
Art. 23. Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci è composto da almeno tre membri, di cui tre effettivi ed i restanti come supplenti, eletti dall'Assemblea. Essi nominano tra loro un Presidente che redigerà la relazione da loro preparata sul rendiconto finale che presenteranno all'Assemblea dei soci. È loro competenza sorvegliare la gestione contabile del Consiglio Direttivo eseguendo verifiche in qualsiasi momento. Hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza voto deliberativo.
I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dalla Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica tre anni.
In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Sindaci provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.
Titolo VI. Altro
Art. 24. Definizioni
In ogni punto di questo Statuto in cui ci si riferisce a frazioni (metà, un terzo, tre quinti, ...) di un numero di persone, esse vanno intese come "parte intera" arrotondata per difetto.
Nel presente Statuto con "maggioranza semplice" si intende la metà più uno dei voti mentre con "maggioranza qualificata" si intendono i tre quinti più uno. Dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice".
Art. 25. Rinvio
Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.
Data 7 gennaio 2004
Il presidente
Alfredo Stori